Attività di DPO

Il Regolamento Europeo 2016/679 agli artt. da 37 a 39 introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP/DPO). I professionisti specializzati ed esperti della materia, ad hoc nominati dalla Vostra società, espleteranno l’incarico di DPO svolgendo tramite le attività di seguito illustrate, in osservanza della disciplina di cui al Regolamento UE citato.


Il Dpo provvederà a:

  • a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

  • b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

  • c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

  • d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

  • e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

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